Associazione non riconosciuta ed efficacia soggettiva del titolo: limiti ed estensione
1. Associazione non riconosciuta ed efficacia soggettiva del titolo: limiti ed estensione L’associazione non riconosciuta, sebbene sfornita di personalità giuridica formale, è pur sempre un autonomo centro di interessi, dotato di una propria soggettività e di una specifica capacità processuale.
Consegue che la domanda giudiziale avanzata da un creditore esclusivamente nei confronti dell’associazione e, dunque, anche senza convenire i singoli dirigenti e amministratori (c.d. vertici dell’associazione), è validamente esperibile. L’assenza di litisconsorzio necessario tra associazione e i vertici non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico di costoro, i quali, dunque, non devono ma possono essere chiamati in giudizio o intervenire nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 38 c.c. (Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione) La norma in questione è perfettamente sovrapponibile alla norma di cui all’art. 2267 c.c. (I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (c.c.2740) e solidalmente (c.c.1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l`esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza) che regola la responsabilità per le obbligazioni sociali per le società semplici o di fatto.
Tale circostanza, rappresentata dalla similitudine del regime giuridico applicato per le due figure giuridiche, non è casuale, perché sotto molti aspetti le società semplici sono assimilabili, sia come struttura che per disciplina (analogia legis e iuris), alle associazioni non riconosciute.
Il parallelismo testè affrontato permette anche di valutare gli effetti, prodotti in capo alle due figure giuridiche, di una pronuncia di condanna per accertata responsabilità extracontrattuale in capo ad un ente privo di personalità giuridica.
E’ indubbio che una accertata responsabilità extracontrattuale in capo alla società semplice estende i suoi effetti ai soci, che ne assumono una responsabilità illimitata esponendoli anche con i propri beni. Tale applicazione non deriva da una espressa previsione normativa (come quella, invece, dell’art. 2291 c.c. riguardante le società in nome collettivo) ma è mutuata dal sistema che attribuisce alle società di fatto una autonomia patrimoniale imperfetta. Costituisce, infatti, orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio giusto secondo cui la sentenza di condanna resa nei confronti della società di persone spiega efficacia anche nei confronti del socio (Cass. Civ. , sez. I, 18/06/2009, n. 14165).
Anche le associazioni non riconosciute sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta ed in assenza di una espressa disposizione normativa – diretta a limitare gli effetti pregiudizievoli di un tale regime giuridico nei confronti dei vertici dell’associazione -, in virtù dei medesimi principi regolatori validi per le società semplici, è coerente ritenere gli effetti del giudicato estendibili anche ai dirigenti di un’associazione. Va detto, infatti, che coloro i quali si trovano in una posizione di responsabilità (perché ricoprono cariche dirigenziali) all’interno di un’associazione svolgono una funzione di garanzia che si aggiunge a quella rappresentata dal patrimonio sociale, e che può essere esclusa solo con un patto espresso conoscibile ai terzi con adeguate forme di pubblicità, peraltro, estranee alle modalità di costituzione di questo tipo di enti. A questo proposito va detto che quando il legislatore ha voluto limitare in qualche modo la funzione di garanzia di alcuni soggetti lo ha fatto in modo espresso (v. ad asempio il beneficium excussionis art. 2268 c.c.)
La mancanza di una espressa disposizione di legge – in ordine alle conseguenza giuridiche di un illecito extracontrattuale e agli effetti del giudicato su tale fattispecie – non autorizza a ritenere le associazioni non riconosciute dotate di autonomia patrimoniale imperfetta per le sole obbligazioni contrattuali (art. 38 c.c.). Se così fosse si aprirebbe una pericolosa falla all’interno del nostro ordinamento. Tale lacuna deve essere necessariamente colmata per analogia legis e iuris (art. 12 preleggi), non potendosi ammettere lacune interpretative in ordine agli effetti giuridici della c.d. autonomia patrimoniale imperfetta: regime giuridico che accomuna le società di fatto alle associazioni non riconosciute. Adottando tale criterio interpretativo e quindi applicando, per analogia legis e iuris, alle associazioni non riconosciute, la normativa sulle società semplici, è possibile estendere ai vertici di una associazione non riconosciuta gli effetti del giudicato in materia di responsabilità extracontrattuale (di tipo oggettivo).
Diversamente opinando (e cioè negando l’estensione degli effetti di una pronuncia di condanna anche ai dirigenti, non citati, di una associazione non riconosciuta convenuta) si finirebbe inevitabilmente con l’assicurare una sorta di copertura legale ai ben noti escamotages cui sovente ricorrono le associazioni che versano in condizioni di grave indebitamento o con fondo associativo esiguo. Si determinerebbe, peraltro una situazione paradossale potendo l’associazione non riconosciuta godere, in caso di responsabilità extracontrattuale, dello stesso trattamento delle associazioni riconosciute o delle società di capitale entrambe dotate di una posizione patrimoniale perfetta che non espone gli appartenenti ad alcun rischio.
L’eccessivo garantismo produrrebbe effetti inversi: sanzionare la mancata vocativo in ius dei dirigenti di una associazione non riconosciuta significherebbe gravare in via giudiziale – quindi al di fuori delle ipotesi legalmente previste – il creditore sociale, che intenda agire per il pagamento di un debito di una società di persone oppure (in via analogica) un’associazione non riconosciuta, dell’onere di citare in giudizio anche i singoli soci illimitatamente responsabili (o peggio ancora i dirigenti di associazione priva di personalità giuridica i cui nomi sono sconosciuti perché l’atto costitutivo non è sottoposto ad alcuna forma di pubblicità) pena l’impossibilità di mettere in esecuzione l’eventuale titolo favorevole ottenuto contro la società (o l’associazione) anche nei confronti dei soci (o dei dirigenti).