Scontro verbale con superiore? No a licenziamento se reazione a provocazione |
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Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 15.01.2013 n° 807 .
Il principio di tassatività degli illeciti disciplinari non può essere inteso in senso rigoroso, al pari di quanto avviene per gli illeciti penali, ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost., dovendosi, invece, distinguere fra illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente inerenti all'organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e, quindi, conoscibili solo se espressamente previste nel codice disciplinare, da affliggere ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, e comportamenti incompatibili con le fondamentali regole del vivere civile, o manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori o che implicano la violazione di doveri fondamentali che qualificano la prestazione di lavoro, nei quali casi il disvalore del comportamento del lavoratore, non solo è immediatamente percepibile dallo stesso, ma è sanzionabile in via diretta dalla legge, per determinare l'insorgere di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, senza necessità di alcuna forma di specifica e predeterminata forma di pubblicità.
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