Bond Argentina: la consegna di un documento sui rischi non salva la banca |
|
Gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore (art. 28, 1°-2°c, art. 29, art. 26, 1°co. Lett.e del regolamento Consob 11522/1998; artt. 21 ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998 - T.U.F.) sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all'art. 1375 c.c.; la loro cogenza non distingue tra clienti esperti o meno e non si affievolisce quando l'investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari, salvo che l'investitore non rivesta la qualifica di operatore qualificato.
Non è sufficiente all'adempimento degli obblighi informativi la mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti; l'intermediario deve fornire una informazione specifica e completa sulla natura dei prodotti finanziari. (Tribunale Bari, sez. IV civile, sentenza 04.09.2012 n° 2735) |
|
|
|
|