Fermate le c.d. "Catene di S. Antonio", č reato! |
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La Corte di Cassazione, III sez. penale, con la sentenza 26.09.2012 n° 37049, punisce la realizzazione tramite due siti web della cd. Catena di Sant’Antonio intesa come forma di vendita piramidale. Tale prassi ormai è prevista come reato dagli artt. 5 e 7 della legge 17 agosto 2005, n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali).
In particolare la normativa summenzionata vieta: a) la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura; b) la promozione e l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone, in cui il diritto di reclutare si trasferisce all’infinito previo pagamento di un corrispettivo.
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