Tassa rifiuti, si può chiedere il rimborso dell' IVA |
|
Con la sentenza del 9 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente che la Tia (tassa rifiuti) è un tributo e come tale non è soggetto ad Iva. Verifica se hai diritto al rimborso e firma la petizione per chiedere che l'Iva non sia più applicata sulla Tia e che venga restituito quanto pagato e non dovuto.
La Tia 1 (Tariffa di igiene ambientale, in altre parole la tassa rifiuti) è un tributo, quindi non deve essere assogettata a Iva. Risale al 2009 la sentenza con la quale la Corte Costituzionale aveva prospettato ai contribuenti la possibilità di ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato. Dopo anni di confusione, l'ultima sentenza della Corte di Cassazione (del 9 marzo 2012) fa nuovamente chiarezza su quanto non c’era bisogno di ribadire ulteriormente: l’Iva sulla Tia 1 non è dovuta perché si tratta di un tributo.
|
|
|
|
|