Poteva essere ricollocata ma č stata sostituita da un co.co.pro. Licenziamento nullo
Il lavoratore licenziato per diminuzione dell'attività produttiva non può essere sostituito con un collaboratore con contratto a progetto. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 755, depositata il 19 gennaio 2012.
Contrariamente a quanto comunicato nella lettera di licenziamento, già nella pronuncia in Appello si era evidenziato come l'attività non avesse subìto una riduzione della produttività tale da non poter permettere il ricollocamento della dipendente nell'azienda, constatazione convalidata anche dalla sostituzione della lavoratrice con un collaboratore a progetto.
Il licenziamento è stato quindi considerato nullo.
APPROFONDIMENTO
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 32 - No al licenziamento a favore del «cocopro» - G.Fal. - www.lavoro.gov.it