Nozze a monte. Risarcimento dei danni materiali subiti dalla promessa sposa |
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Il promesso sposo che a due giorni delle nozze manda tutto all'aria è tenuto a risarcire le spese sostenute, le obbligazioni contratte in vista del “lieto evento”, nonché, in generale, tutti i danni materiali subiti dalla fidanzata. Da escludere, tuttavia, il risarcimento del danno morale patito dalla ex.
Ed infatti, la rottura della promessa di matrimonio, in assenza di un giustificato motivo, è un illecito non privo di conseguenze giuridiche, che, tuttavia, non può ritenersi soggetto ai principi generali sulla responsabilità extracontrattuale.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 9 del 2 gennaio 2012.
http://static.ilsole24ore.com/Corte di cassazione - Sentenza n. 9 del 2 gennaio 2012
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