Il condominio non è tenuto a risarcire i danni ex articolo 2051 del Codice civile per i pregiudizi che siano derivati alle parti di proprietà esclusiva di uno dei condomini a causa della cattiva manutenzione delle parti comuni; ed infatti, il risarcimento è dovuto solo qualora il danno sia da considerare come ingiusto.
Sulla scorta di tale assunto la Corte di cassazione, con sentenza n. 25239 del 29 novembre 2011, ha escluso la responsabilità collettiva condominiale per le conseguenze derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana scaturite dai muri comuni che avevano raggiunto un locale seminterrato di proprietà esclusiva di uno dei condomini.