Responsabilitą contrattuale della scuola in conseguenza del danno auto-procuratosi dall“alunno |
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La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24835 del 24 novembre 2011, ha rigettato il ricorso presentato dai genitori di una minore avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso il diritto al risarcimento per il danno subito dalla loro figliola in conseguenza di un incidente occorsole mentre si trovava all’interno della scuola elementare.
La Suprema corte ha in primo luogo precisato che, nella specie, si trattava di un danno auto procuratosi dalla minore per il quale andava esclusa l’applicazione della presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi, ma, trattandosi di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell’alunno alla struttura scolastica, era comunque ravvisabile una responsabilità di tipo contrattuale della scuola.
In tale contesto – si legge nel testo della decisione- era da considerare operativo il regime probatorio desumibile dall’articolo 1218 del Codice civile, ai sensi del quale l’attore deve esclusivamente provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre all’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
Per la Corte, tuttavia, nel caso in esame, i giudici di merito avevano operato una corretta valutazione ritenendo provato, in considerazione della sorveglianza assidua ed oculata di ben 2 insegnanti e di un bidello nelle circostanze di causa, che l’incidente si fosse verificato esclusivamente per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza. |
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